Titolo I
Art. 12
In vigore dal 4 nov 1966
Per quanto non diversamente stabilito nel presente decreto, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-12