Titolo I
Art. 9
In vigore dal 4 nov 1966
Il presidente, con propria determinazione, stabilisce le modalità per lo svolgimento del lavoro ordinario, il quale può essere attuato anche con doppio orario giornaliero.
L'espletamento, da parte del personale appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, sia di ruolo che comandato, di lavoro straordinario, comunque reso, è retribuito con compenso forfettario pari a quello previsto dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni
Per il personale della carriera ausiliaria le prestazioni straordinarie comunque rese possono essere retribuite fino ad un massimo di settantadue ore mensili.
L'indennità di funzione del segretario generale, sostitutiva di ogni compenso speciale anche per lavoro straordinario, ai sensi del secondo comma dell' della legge 4 novembre 1965, n. 1246, è fissata nella misura di lire 300.000 (trecentomila) mensili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-9