Titolo I

Art. 8

In vigore dal 4 nov 1966
Presso il Consiglio può essere disposto il comando di dipendenti dello Stato, nei modi previsti nei rispettivi ordinamenti. Può essere altresì disposto il comando di dipendenti di Enti pubblici, con provvedimento adottato dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro d'intesa con l'Ente di appartenenza. I comandi di cui ai precedenti commi possono essere disposti per un periodo di un anno nel limite massimo complessivo del dieci per cento dell'organico del personale e possono essere rinnovati per un periodo non superiore ad un anno. Ove occorra, il rinnovo può essere autorizzato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, per un periodo non superiore ad un triennio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-8

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