Titolo I
Art. 3
In vigore dal 4 nov 1966
Ferma l'applicazione delle norme relative allo svolgimento delle carriere di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la carriera direttiva la promozione a vice referendario si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli aiuto-referendari dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
Per la carriera di concetto le promozioni alle qualifiche di segretario amministrativo aggiunto e segretario stenografo aggiunto nonché a quelle di segretario amministrativo e segretario stenografo si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi, rispettivamente, i vice segretari amministrativi e i vice segretari stenografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, ed i segretari amministrativi aggiunti e i segretari stenografi aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Per la carriera esecutiva la promozione alla qualifica di coadiutore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i coadiutori aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Per le carriere direttiva e di concetto, di cui ai precedenti commi, l'anzianità di servizio complessiva richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità è rispettivamente di sette e nove anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-3