Titolo I
Art. 5
In vigore dal 4 nov 1966
La Commissione esaminatrice dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per la carriera direttiva, è presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e composta da un docente universitario delle materie sulle quali vertono le prove di esame, dal segretario generale del Consiglio e da due impiegati del Segretariato generale con qualifica di primo referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.
La Commissione esaminatrice dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per la carriera di concetto è presieduta da un impiegato del Segretariato generale del. Consiglio con qualifica di primo referendario, e composta da un professore degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e da tre impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice referendario.
La Commissione esaminatrice del concorso per esami a primo coadiutore è presieduta da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario, e composta da un professore di ruolo degli istituti medi d'istruzione delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, e da tre impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario amministrativo.
Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-5