Art. 19
Titolo II

Art. 19

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In vigore dal 4 nov 1966
Alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede con l'assegnazione stabilita ai sensi dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni. Il presente decreto, Riunito del sigillo dello Stato, sarà Inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 60. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-19