Art. 7
In vigore dal 29 mar 1966
Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
È richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti per le
deliberazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le votazioni sono effettuate per alzata di mano; su richiesta di almeno cinque componenti possono essere effettuate a scrutinio segreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-7