Art. 7

In vigore dal 29 mar 1966
Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. È richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti per le deliberazioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano; su richiesta di almeno cinque componenti possono essere effettuate a scrutinio segreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo