Art. 3
In vigore dal 29 mar 1966
Il presidente, il vice presidente ed i membri del Comitato durano in carica cinque anni ed alla fine del mandato possono essere riconfermati.
Qualora per qualsiasi motivo si verifichi in seno al Comitato una vacanza nel corso del quinquennio, il presidente richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la nomina di altro componente della stessa categoria, il quale resta in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal componente sostituito.
La nomina del sostituto avverrà con le formalità e la procedura adottate per la nomina del membro sostituito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-3