Art. 6
In vigore dal 29 mar 1966
Salvo quanto previsto dall' - ultimo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il Comitato viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La convocazione ha luogo a cura del presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di eccezionale urgenza i membri del Comitato potranno essere convocati telegraficamente, con preavviso non inferiore a cinque giorni.
Sia nell'uno che nell'altro caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno con i riferimenti relativi all'eventuale documentazione allegata.
Qualora motivi di particolare importanza od urgenza lo consiglino, il presidente potrà inserire nuovi argomenti nell'ordine del giorno anche nel corso della riunione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-6