Art. 2
In vigore dal 29 mar 1966
Il presidente del Comitato è coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i propri componenti.
Nella prima votazione risulterà eletto il candidato che abbia riportato i tre quarti dei voti; nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
In entrambi i casi la maggioranza si computa in relazione al numero dei componenti del Comitato, compresi gli assenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-2