Art. 2

In vigore dal 29 mar 1966
Il presidente del Comitato è coadiuvato da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i propri componenti. Nella prima votazione risulterà eletto il candidato che abbia riportato i tre quarti dei voti; nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti. In entrambi i casi la maggioranza si computa in relazione al numero dei componenti del Comitato, compresi gli assenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-2

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