Art. 4

In vigore dal 29 mar 1966
I componenti del Comitato cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio di cui all' ed in caso di dimissioni. La cessazione per dimissioni ha effetto dalla data della loro accettazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-4

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