Art. 1

In vigore dal 28 nov 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale è stato istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato di cui sopra; Considerato che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, occorre provvedere all'emanazione delle norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio; Decreta: . Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-1

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