Art. 5
In vigore dal 29 mar 1966
I componenti del Comitato decadono dalla carica:
1) qualora non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
2) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti per appartenere al Comitato.
La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria e il commercio, su proposta del Comitato, ed è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-5