Art. 10

In vigore dal 29 mar 1966
Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto, a cura di un funzionario dell'ufficio di segreteria di cui al successivo , apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonché il parere e le deliberazioni adottate. Qualora il parere e le deliberazioni non siano stati emessi all'unanimità, nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti. Il verbale, di cui viene rimessa copia ai componenti del Comitato, è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-10

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