Art. 12
In vigore dal 28 nov 1976
È istituito un ufficio di segreteria per il disbrigo degli affari di carattere amministrativo inerenti al funzionamento del Comitato, nonché di ogni altra incombenza che, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, il presidente del Comitato stesso ritenga di dovergli affidare.
Esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed è retto da un funzionario del detto Ministero, con funzioni di segretario, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Il segretario, in particolare, provvede:
1) ad esaminare la documentazione trasmessa a corredo delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine al fine di richiedere i documenti eventualmente mancanti, nonché reperire ogni altro elemento di giudizio che possa risultare utile al successivo esame da parte dei relatori;
2) a verificare se sugli argomenti concernenti ciascun affare esistano precedenti o pareri e, in caso affermativo, trasmettere ai relatori i relativi atti estraendoli dal proprio archivio o richiedendoli al Ministero;
3) a tenere il registro di protocollo generale, nel quale annotare tutti gli affari di competenza del Comitato;
4) ad assicurare, nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni del Comitato;
5) ad eseguire ogni altro incarico di cui venga investito dal Comitato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1965
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 115. - VILLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-12