Art. 11

In vigore dal 29 mar 1966
Le deliberazioni del Comitato, corredate del relativo processo verbale, debbono essere trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero. L'ufficio di segreteria del Comitato curerà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 già citato, nel testo preventivamente redatto ed approvato dal Comitato stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo