Art. 8
In vigore dal 29 mar 1966
Il Comitato, qualora se ne presenti l'opportunità, può costituire tra i propri membri una o più Commissioni, ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 già citato, nonché nominare relatori su determinate questioni per riferirne al Comitato stesso.
La costituzione di Commissioni è obbligatoria per lo espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18 sopracitato.
Le Commissioni, entro i termini preventivamente fissati per ciascun argomento, dovranno riferire al Comitato sul lavoro svolto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-8