Art. 8
In vigore dal 28 ago 1965
Spetta agli organi della Regione il potere di inviare appositi commissari presso le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali per compiere in caso di inadempimento o di ritardo gli atti obbligatori per legge, nonché di convocare d'ufficio i Consigli provinciali, comunali e consorziali per deliberare su oggetti determinati.
Tale potere è esercitato dagli organi statali per le materie per le quali il controllo spetta agli organi dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-8