Art. 3
In vigore dal 28 ago 1965
Gli organi statali continuano ad esercitare il controllo sugli atti relativi ai servizi di interesse generale dello Stato, quali il servizio dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, servizi di statistica per quanto attiene alle funzioni proprie dell'Istituto centrale di statistica, esattoria, requisizione quadrupedi, verifica pesi e misure, salvo gli atti di semplice gestione contabile afferenti a tali servizi.
Compete, altresì, agli organi statali, sentiti quelli regionali, il controllo sugli atti riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali e degli ufficiali sanitari.
Restano ferme le attribuzioni surrogatorie demandate al prefetto per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-3