Art. 4

In vigore dal 28 ago 1965
Spettano agli organi dello Stato i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca dei sindaci. A tal fine le autorità governative possono chiedere gli elementi necessari agli organi regionali di controllo e disporre le ispezioni ed indagini ritenute necessarie. Gli organi regionali di controllo trasmettono alle Prefetture, entro dieci giorni dalla adozione, le copie dei provvedimenti di annullamento degli atti e di rinvio per riesame dei medesimi. I Comuni e le Province contemporaneamente all'invio agli organi regionali per il controllo di loro competenza, trasmettono alle Prefetture le copie delle deliberazioni relative alla costituzione e modifica dei loro organi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-4

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