Art. 6
In vigore dal 28 ago 1965
Le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni riguardanti i bilanci, i ruoli organici del personale e le relative norme regolamentari, e le assunzioni di mutui delle Province e dei Comuni sono esercitate dagli organi regionali di controllo rispettivamente competenti.
Restano ferme le attribuzioni che le leggi vigenti demandano, nelle materie suindicate, alla Commissione centrale per la finanza locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-6