Art. 11
In vigore dal 28 ago 1965
Gli organi regionali che nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti vengano a conoscenza dei fatti previsti negli articoli da 251 a 259 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, debbono farne denuncia al Consiglio di prefettura, entro dieci giorni. Indipendentemente da tale denuncia il procedimento sulle responsabilità anzidette può essere iniziato d'ufficio o sopra richieste delle altre autorità di vigilanza e definito anche separatamente dall'esame o dal giudizio dei conti, ai sensi dell'art. 260 del testo unico citato.
La declaratoria, delle eventuali responsabilità delle persone e dell'ammontare dei danni prevista dall'articolo 264 dello stesso testo unico è pronunciata dagli organi regionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-11