Art. 12
In vigore dal 28 ago 1965
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio dell'attività di controllo potrà valersi dell'ausilio degli organi tecnici dello Stato, secondo le loro competenze, con esclusione degli organi di consulenza amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-12