Art. 7
In vigore dal 28 ago 1965
Il controllo sulle deliberazioni concernenti l'applicazione dei tributi è esercitato dagli organi regionali.
Rimangono nella competenza degli organi statali le attribuzioni relative alla determinazione di valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo, dei minimi e massimi di esenzione ai fini dell'imposta sul valore locativo, delle quote di redditi esenti, della graduazione dei redditi imponibili e delle aliquote riguardanti l'imposta di famiglia di cui rispettivamente agli articoli 22, 106 e 118 del vigente testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, nonché le altre attribuzioni intese ad integrare il sistema normativo dei tributi.
La deliberazione di cui agli articoli 21, 25, 270, 273 e 284 del testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, all'art. 102 del testo unico della legge comunale e provinciale nonché all'art. 27, comma terzo, della legge 5 luglio 1961, n. 611, sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine e le deliberazioni inerenti alla applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, dopo il controllo degli organi regionali, sono trasmesse al Ministero delle finanze, per le determinazioni di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-7