Art. 13
In vigore dal 28 ago 1965
Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo dell'avvenuta costituzione degli organi regionali di controllo.
Gli atti ed i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo sui provvedimenti degli Enti locali sono trasmessi dalla Prefettura, con elenchi descrittivi, ai competenti organi regionali di controllo.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-13