Art. 10

In vigore dal 28 ago 1965
Al fine dell'annullamento, ai sensi dell' del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, degli atti illegittimi, gli organi regionali di controllo sono tenuti a trasmettere agli organi statali, che ne abbiano fatto richiesta, tutti gli elementi necessari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-10

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