Art. 9
In vigore dal 28 ago 1965
Il servizio ispettivo è disimpegnato dallo Stato e dalla Regione nei limiti delle rispettive competenze.
Gli organi statali e regionali interessati si danno reciproca e tempestiva notizia delle risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-9