Art. 9

In vigore dal 28 ago 1965
Il servizio ispettivo è disimpegnato dallo Stato e dalla Regione nei limiti delle rispettive competenze. Gli organi statali e regionali interessati si danno reciproca e tempestiva notizia delle risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo