Art. 2

In vigore dal 28 ago 1965
I pareri della Giunta provinciale amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia attribuito agli organi regionali. I pareri della Giunta provinciale amministrativa sono costituiti da quelli degli organi regionali di controllo, quando i pareri stessi inseriscano a procedimenti di competenza statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-2

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