Art. 1

In vigore dal 28 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta: . Salvo quanto diversamente stabilito dalle successive norme, i competenti organi dell'Amministrazione centrale regionale esercitano i controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali. Le attribuzioni spettanti al prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa ed al Consiglio di prefettura per l'esercizio del controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di province e di comuni sono esercitate dagli organi regionali di controllo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;960#art-1

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