Art. 19
In vigore dal 1 mag 1965
Sono soppressi:
a) l'assegno temporaneo di cui all' della legge 30 gennaio 1963, n. 43 ed alle leggi 28 gennaio 1963, numeri 20, 27 e 30; 6 febbraio 1963, n. 45; 9 febbraio 1963, n. 78, o alle altre disposizioni a favore del personale cui è applicabile il presente decreto;
b) l'assegno personale di cui all' della legge 30 gennaio 1963, n. 43.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-19