Art. 18

In vigore dal 1 mag 1965
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle quali sia fatto riferimento ai coefficienti di stipendio di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, si ha riguardo, per ogni funzione, qualifica, grado, categoria o classe, al corrispondente coefficiente in atto al 31 dicembre 1964.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-18

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