Art. 20
In vigore dal 1 mag 1965
L'aliquota di cui al secondo comma dell' della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da, prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1 gennaio 1965 o successivamente, nonché dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili.
L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato è stabilita, per le cessazioni dal servizio aventi la medesima decorrenza indicata nel primo comma, nella misura di un ventesimo dell'80 per cento dell'importo annuo delle competenze previste dall', primo comma, della legge 27 febbraio 1960, n. 182, per ogni anno di servizio computabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-20