Art. 16

In vigore dal 1 mag 1965
Salvo quanto disposto nei precedenti le aliquote di stipendio, paga o retribuzione, anche se riferite ad importi giornalieri od orari, assunte dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure di indennità, assegni, soprassoldi, cottimi o compensi comunque denominati, sono ridotti del 25 per cento. Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite nel presente articolo e nei precedenti sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie e non possono essere in nessun caso inferiori a quelle che risultavano al 31 dicembre 1964. Le variazioni di aliquote previste dal presente articolo non si applicano nel caso in cui le indennità, assegni, soprassoldi o compensi risultavano al 31 dicembre 1964 integrati da corrispondenti aliquote dell'assegno temporaneo. Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonché le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto 1 gennaio 1965, con la procedura e le modalità previste dai predetti .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-16

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