Art. 16
In vigore dal 1 mag 1965
Salvo quanto disposto nei precedenti le aliquote di stipendio, paga o retribuzione, anche se riferite ad importi giornalieri od orari, assunte dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure di indennità, assegni, soprassoldi, cottimi o compensi comunque denominati, sono ridotti del 25 per cento.
Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite nel presente articolo e nei precedenti sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie e non possono essere in nessun caso inferiori a quelle che risultavano al 31 dicembre 1964.
Le variazioni di aliquote previste dal presente articolo non si applicano nel caso in cui le indennità, assegni, soprassoldi o compensi risultavano al 31 dicembre 1964 integrati da corrispondenti aliquote dell'assegno temporaneo.
Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonché le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto 1 gennaio 1965, con la procedura e le modalità previste dai predetti .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-16