Art. 15
In vigore dal 1 mag 1965
Il personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente , ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-15