Art. 14

In vigore dal 1 mag 1965
Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.332.700, se compresa in una terna ti concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati, o se incaricati della direzione di un istituto, di lire 2.012.500 liberi docenti di lire 1.274.500 se cultori della materia. La retribuzione per il secondo incarico eventualmente conferito è calcolata in ragione del 38 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente al terzo incarico eventualmente conferito è calcolata in ragione del 19 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma. Per gli incarichi di insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato e, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato la retribuzione è calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma. Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non è suscettibile di aumenti periodici. La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati è fissata in lire 1.129.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell' della legge 18 marzo 1958, n. 349, la retribuzione è fissata in ragione del 38 per cento di quella predetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-14

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