Art. 9
In vigore dal 1 mag 1965
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che prestino servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, le indennità di cui ai precedenti continuano ad essere corrisposte nelle misure indicate nell' della legge 26 gennaio 1963, n. 41.
Nei confronti del personale di cui al precedente comma, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, è ridotto di un importo pari alla differenza tra, le misure dell'indennità militare o delle indennità mensili previste dagli della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e quelle stabilite nei precedenti .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-9