Art. 6
In vigore dal 1 mag 1965
L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e la indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde:
Celibe Ammogliato
lire lire
Aiutante di battaglia e gradi
corrispondenti................... L. 21.240 L. 25.520
Maresciallo maggiore e gradi
corrispondenti................... L. 19.650 L. 23.930
Maresciallo capo e gradi
corrispondenti................... L. 16.870 L. 20.870
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti................... L. 15.380 L. 19.380
Sergente maggiore, brigadiere e
gradi corrispondenti............. L. 13.890 L. 17.890
Vice brigadiere.................... L. 11.650 L. 15.650
Sergente........................... L. 10.580 L. 14.980
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-6