Art. 5
In vigore dal 24 lug 1965
L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde:
Celibe Ammogliato
lire lire
Generale di Corpo d'armata e gradi
corrispondenti.................. L. 127.900 L. 135.900
Generale di divisione e gradi
corrispondenti.................. L. 115.340 L. 123.340
Generale di brigata e gradi
corrispondenti.................. L. 82.920 L. 90.920
Colonnello e gradi corrispondenti. L. 63.080 L. 71.080
Tenente colonnello e gradi
corrispondenti.................. L. 42.140 L. 50.140
Maggiore e gradi corrispondenti... L. 37.800 L. 15.800
Capitano e gradi corrispondenti... L. 30.750 L. 39.750
Tenente e gradi corrispondenti... L. 25.610 L. 36.340
Sottotenente e gradi
corrispondenti:
a) delle categorie del congedo
trattenuto o richiamato adomanda L. 22.000 L. 32.000
b) delle categorie del congedo
in servizio di prima nomina..... L. 21.000 L. 28.000
c) a carriera limitata e delle
categorie del congedo trattenuto
o richiamato d'autorità......... L. 20.400 L. 30.400
d) in servizio permanente..... L. 19.100 L. 26.400
Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della: Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, la indennità militare è stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1965.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-5