Art. 8
In vigore dal 1 mag 1965
L'indennità mensile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della, guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte ai seguenti importi mensili lordi:
Celibi Ammogliati
lire lire
Appuntato e gradi corrispondenti... L. 5.810 L. 8.010
Carabiniere in servizio
continuativo e gradi
corrispondenti e vigile
permanente con almeno nove anni
di servizio..................... L. 5.830 L. 8.030
Carabiniere in altre posizioni e
gradi corrispondenti e vigile
permanente con meno di nove anni
di servizio..................... L. 7.830 L. 10.030
Per il personale di cui al secondo e terzo comma dell' della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373, le indennità di cui al primo comma del presente articolo sono corrisposte nella misura spettante ai pari grado del Corpo di appartenenza in servizio continuativo ed in altre posizioni a seconda che il personale predetto abbia compiuto una anzianità di servizio, rispettivamente, non inferiore ed inferiore ai nove anni.
Per i vigili volontari ausiliari di leva, le indennità di cui al precedente comma restano fissate nelle misure mensili lorde in vigore al 31 dicembre 1964.
Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-8