Art. 11
In vigore dal 1 mag 1965
Gli assegni mensili o giornalieri di lire 70 per unità di coefficiente di stipendio, l'indennità ministeriale di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, ed ogni altra indennità assegno o compenso, comunque denominati, commisurati agli stipendi, paghe e retribuzioni e destinati ad essere in questi conglobati, in tutto o in parte, a norma dell' della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, restano fermi nelle misure in vigore al 31 dicembre 1964, salvo l'eventuale
maggiorazione prevista ai precedente del presente decreto.
Ai fini di quanto previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, per
la conversione in valuta locale ad un cambio di favore di parte dello stipendio dovuto al personale che presta servizio nelle località estere di confine con l'Italia, le nuove misure nette degli stipendi, paghe o retribuzioni conglobati si riducono di un importo pari all'assegno temporaneo netto spettante al 31 dicembre 1964.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-11