Art. 3
In vigore dal 28 mag 1965
Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 36 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 45 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.
La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 18 ore mensili, per ciascuna unità di detti personali.
In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro può autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 59 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di lire 4.000 milioni.
Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, è modificato come segue:
a) 36 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell' della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
b) 72 ore mensili, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successiva proroghe;
c) 72 ore mensili, per il personale della carriera, ausiliaria, in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;
d) 39 ore mensili, salvi i casi indicati dall', secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;
e) 36 ore mensili per gli impiegati e 45 ore mensili per gli agenti per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all' della legge 27 maggio 1961, n. 465;
f) 36 ore mensili, salve particolari necessità di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtù di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili previsto dalle norme stesse è ridotto del 25 per cento.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall' del decreto legislativo del Capo provvisori dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennità di Gabinetto, di cui all' del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è modificato come segue:
a) 60 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate;
b) 69 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;
c) 72 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.
L'indennità di cui all' della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, è ragguagliata a quella prevista, dal precedente comma.
La riduzione del 25 per cento si applica anche alle indennità, agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:
a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;
b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;
c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;
d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;
e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.
La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziendedelle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà inscritto in bilancio per l'anno 1965.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-3