Art. 21

In vigore dal 21 mar 1974
Ai fini del raffronto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell' del decreto medesimo, nonché ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto dell'Azienda stessa e delle altre Amministrazioni autonome dello Stato, esclusi i servizi di cui all' della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, continuano a considerarsi le misure della paga o dello stipendio base e, ove già consentito dalle disposizioni in vigore, dell'assegno temporaneo spettanti al 31 dicembre 1964. Nei casi in cui venga considerato anche l'assegno temporaneo, la paga base tabellare del contratto di lavoro della, categoria da assumere ai fini del medesimo raffronto deve essere aumentata, degli stessi miglioramenti retributivi, conseguiti dai dipendenti delle imprese appaltatrici nei corrispondenti settori privati, già indicati dall' della legge 6 febbraio 1963, n. 45, fermo restando il criterio di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 13 marzo 1974, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1974 n. 75) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 21 del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (sul conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), nella parte in cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-21

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