Art. 22
In vigore dal 1 mag 1965
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1965
SARAGAT
MORO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 179. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-22