Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 1 mag 1965
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 aprile 1965 SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 179. - VILLA
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