Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 1 mag 1965
Sono soppressi: a) l'assegno temporaneo di cui all' della legge 30 gennaio 1963, n. 43 ed alle leggi 28 gennaio 1963, numeri 20, 27 e 30; 6 febbraio 1963, n. 45; 9 febbraio 1963, n. 78, o alle altre disposizioni a favore del personale cui è applicabile il presente decreto; b) l'assegno personale di cui all' della legge 30 gennaio 1963, n. 43.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-19