Art. 16

In vigore dal 12 mar 1965
Nel caso di prestito concesso per migliorare o risanare l'alloggio di proprietà del mutuatario, l'erogazione della somma mutuata, che nel complesso non potrà superare il 25% del valore dell'alloggio, dovrà avvenire in due rate, di cui la prima all'inizio dei lavori e la seconda al completamento degli stessi, attestati nei modi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.
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