Art. 19
In vigore dal 12 mar 1965
Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari hanno facoltà di sospendere i versamenti dovuti sempre che si siano verificate le circostanze e le condizioni indicate al sesto comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, subordinatamente alla presentazione della copia dell'atto di pignoramento immobiliare a carico del mutuatario moroso.
Gli istituti di credito o gli enti predetti dovranno rendere tempestivamente nota alla Gestione case per lavoratori ogni fase della procedura esecutiva con particolare riguardo alla comunicazione delle condizioni di vendita dell'immobile.
Nel caso in cui il mutuatario durante il corso del giudizio di esecuzione abbia soddisfatto il suo debito, l'istituto di credito o l'ente predetto dovrà riprendere i versamenti interrotti ponendo a carico del debitore gli interessi di mora e le spese sostenute per il procedimento immobiliare.
L'istituto di credito o l'ente predetto sarà altresì tenuto a riprendere i versamenti alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamento alla stessa dovute, nel caso in cui l'Istituto medesimo abbia lasciato trascorrere il termine di efficacia del precetto stabilito dall'art. 481 del Codice di procedura civile senza aver dato inizio alla esecuzione immobiliare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-19