Art. 21
In vigore dal 12 mar 1965
Il mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comitato centrale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-21