Art. 17

In vigore dal 12 mar 1965
Le spese per la stipulazione del contratto di mutuo ed i conseguenti adempimenti di trascrizione e iscrizione ipotecaria sono a carico del mutuatario e dallo stesso versate all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari al momento del perfezionamento del contratto di mutuo, ovvero, in difetto, allorchè si verifichi decadenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-17

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