Art. 20

In vigore dal 12 mar 1965
In caso di esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole della procedura esecutiva, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari spetta il rimborso dell'ammontare delle quote semestrali di cui al terzo comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, con i relativi interessi moratori, oltre all'importo dei diritti e delle spese all'istituto o all'ente medesimo dovuti od all'importo delle spese di giudizio. L'istituto di credito o l'ente predetto sarà liberato da ogni suo obbligo verso la Gestione case per lavoratori, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del citato , anche se il fondo autonomo di garanzia - previsto dal quinto comma dello stesso articolo - non presenti sufficienti disponibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-11-05;1614#art-20

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